Art. 2
In vigore dal 7 dic 1944
È soppresso il ruolo unico della carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza riportato nella tabella C dell'allegato 1 alla citata legge 25 gennaio 1940, n. 4.
Per la carriera d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza e per la carriera d'ordine dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro sono istituiti rispettivamente i ruoli di cui alle tabelle C e D annesse al presente decreto, firmate dai Ministri per le finanze e per il tesoro.
È soppresso il ruolo unico per la carriera del personale subalterno dell'Amministrazione centrale e delle Intendenze di finanza, di cui alla tabella riportata nell' del R. decreto 6 dicembre 1940, n. 1738, ed in sostituzione sono istituiti, come dalle tabelle E ed F annesse al presente decreto e firmate dai Ministri per le finanze e per il tesoro, due ruoli distinti: uno per la carriera del personale subalterno dell'Amministrazione centrale finanziaria e delle intendenze di finanza e l'altro per quella dell'Amministrazione centrale del Ministero del tesoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-28;356#art-2