Art. 9
In vigore dal 28 ott 1944
Qualora, anteriormente alla pubblicazione del presente decreto, si sia verificata la decadenza dal beneficio della dilazione già accordata, la decadenza s'intenderà non avvenuta a condizione che i debitori paghino, nel termine di centoventi giorni dalla pubblicazione del presente decreto, le rate d'imposta scadute e non pagate nel termine convenuto con gli atti di dilazione.
In tal caso, gli atti di dilaziono in precedenza stipulati continueranno ad avere vigore e rimarranno ferme le garanzie reali e personali già prestate.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-26;261#art-9