Art. 7

In vigore dal 28 ott 1944
Le sopratasse e le pene.pecuniarie previste nel presente decreto sonò condonate a condizione che: 1) trattandosi di omessa denunzia, i contribuenti, ai quali non sia stato ancora notificato alcun accertamento d'ufficio, presentino la dichiarazione stessa entro il termine di centoventi giorni dalla entrata in vigore del presente decreto; 2) trattandosi di infedele denunzia, i contribuenti, ai, quali non sia stata ancora notificata alcuna rettifica d'ufficio, completino la precedente dichiarazione entro lo stesso periodo di centoventi giorni; 3) trattandosi di morosità al pagamento di tributi e canoni o di omissione di operazioni o di formalità previste dalla legge. i contribuenti paghino i tributi o i canoni, od adempiano alle prescritte operazioni o formalità entro il periodo di centoventi giorni predetto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-26;261#art-7

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Art. 7 Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie. — Testo vigente | Portale Normativo