Art. 5
In vigore dal 28 ott 1944
È condonata la pena pecuniaria:
a) per coloro che anteriormente alla data del presente decreto siano incorsi in violazioni degli articoli 111, esclusa la lettera e), 112, 113 e 114 del regolamento per la coltivazione dei tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, modificato con, R. decreto 24 novembre 1932, n. 1571;
b) per i magazzinieri ed i rivenditori di generi di monopolio, che siano incorsi in violazioni delle norma sull'ordinamento dei servizi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-26;261#art-5