Art. 6

In vigore dal 28 ott 1944
Sono condonate le pene pecuniarie stabilite per le violazioni delle leggi sul lotto pubblico.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-26;261#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 6 Condono di sopratasse e pene pecuniarie per infrazioni alle leggi finanziarie. — Testo vigente | Portale Normativo