Art. 4
In vigore dal 18 nov 1944
Nei casi contemplati dagli in difetto di accordo fra le parti la determinazione delle quote di ripartizione sarà fatta, in via arbitrale, da una commissione circondariale costituita dal prefetto e composta dal presidente del Tribunale o da un giudice da lui delegato che la presiede, da un rappresentante dei proprietari ed affittuari conduttori e da un rappresentante dei coloni o compartecipi o mezzadri nominati dal prefetto su designazione delle organizzazioni sindacali, esistenti nel circondario.
Della commissione fa parte, con voto consultivo, l'ispettore provinciale dell'agricoltura od un suo delegato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;311#art-4