Art. 1

In vigore dal 18 nov 1944
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata; Visti gli articoli 2141 e seguenti e 2164 e seguenti del Codice civile; Visto l' del R. decreto-legge 3 giugno 1944, n. 146, sulla proroga della scadenza dei contratti agrari; Visto il decreto-legge Luogoteneziale 25 giugno 1944, n. 151; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Viste il R. decreto-legge 20 maggio 1944, n. 141; Considerata l'opportunità di rivedere la disciplina dei rapporti economici attinenti alla mezzadria, impropria ed alla colonia parziaria, per meglio regolare, in relazione alle mutate condizioni sociali e tecniche, la partecipazione del lavoro ai risultati economici dell'impresa agricola, specie in dipendenza dell'elevato costo della vita o della diminuita capacità di acquisto della, moneta; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'industria, commercio e lavoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Nei contratti di colonia parziaria o di compartecipazione o di mezzadria impropria in cui il concedente conferisce soltanto il nudo terreno, prodotti e gli utili saranno ripartiti nella misura di 1/5 a favore del concedente e di 4/5 a favore del colono o compartecipe. Nei casi sopra considerati in facoltà del colono o compartecipe di ottenere che le spese colturali (escluso il costo della mano d'opera) siano divise in parti eguali col concedente. In tal caso la ripartizione dei prodotti e degli utili sarà, effettuata in ragione di 2/5 a favore del concedente e di 3/5 a favore del colono o compartecipe. La ripartizione dei prodotti e degli utili nonché delle spese rimane immutata nel caso che i contratti o le consuetudini locali riconoscano al colono o compartecipe condizioni più favorevoli di quelle previste dal presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;311#art-1

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