Art. 2

In vigore dal 18 nov 1944
Le quote di prodotti e di utili stabilite dall' a favore del colono o compartecipe saranno ridotte proporzionalmente nel caso di speciale concorso del concedente alle spese colturali, o nel caso che si tratti di terreni di particolare produttività da qualunque causa determinata (naturale feracità, precedenti colture o semplice rotazione agraria). In tale ipotesi la quota di prodotti e utili spettante al colono o compartecipe non potrà essere inferiore alla metà.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;311#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo