Art. 8
In vigore dal 18 nov 1944
Le spese del funzionamento delle Commissioni sono a carico del bilancio del Ministero dell'agricoltura. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare nel bilancio gli occorrenti stanziamenti.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-10-19;311#art-8