Art. 4

In vigore dal 12 nov 1944
A parziale deroga dell', comma 1, del R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, nel caso che si debba provvedere per trasferimento ad una cattedra universitaria, la Facoltà designerà un solo professore, esclusa qualsiasi, designazione di più professori ex aequo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-07;264#art-4

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo