Art. 2
In vigore dal 30 ott 1971
I rettori delle Università o i direttori degli Istituti superiori governativi sono eletti a maggioranza di voti dal Corpo accademico e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio, il Ministro può, per gravi motivi, sentito il Consiglio dei Ministri, revocare il rettore o direttore, invitando il Corpo accademico a procedere ad una nuova elezione. Nel frattempo il professore più anziano del Corpo accademico assume le funzioni di rettore o direttore.
È revocata la facoltà del Ministro di far luogo con suo decreto alla nomina di pro-rettori o pro-direttori.
Note all'articolo
- La L. 29 ottobre 1971, n. 866 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I rettori delle universita', i direttori degli istituti universitari e i presidi delle facolta' universitarie in funzione all'entrata in vigore della presente legge sono mantenuti nel loro ufficio nel corso dell'anno accademico 1971-1972, anche oltre il termine del triennio previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, fino alla costituzione degli organi accademici previsti dalla riforma universitaria".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-07;264#art-2