Art. 1

In vigore dal 12 nov 1944
UMBERTO DI SAVOIA PRINCIPE DI PIEMONTE LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO In virtù dell'autorità a Noi delegata: Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1502; Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071; Veduto il R. decreto-legge 6 gennaio 1944, n. 9, modificato col R. decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25; Veduto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quello pel tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . Nell'elenco delle Autorità accademiche, a cui è commesso il governo delle Università e degli Istituti di Istruzione superiore, indicato nell' del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, è inserito tra il n. 1 e il n. 2 il «Corpo accademico», composto di tutti i professori di ruolo dell'Università o Istituto superiore e presieduto dal professore più anziano.
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