Art. 3

In vigore dal 30 ott 1971
I presidi delle Facoltà o Scuole universitarie governative sono eletti a maggioranza di voti dal Consiglio della Facoltà o Scuola fra i professori di ruolo della stessa e nominati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione. Durano in carica un triennio e possono essere rieletti. Anche prima della scadenza del triennio il Ministro può, per gravi motivi, sentito Senato accademico, revocare il preside, invitando il Consiglio della Facoltà o Scuola a procedere ad una nuova elezione. Nel frattempo il professore di ruolo più anziano della Facoltà o Scuola assume le funzioni di preside.

Note all'articolo

  • La L. 29 ottobre 1971, n. 866 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "I rettori delle universita', i direttori degli istituti universitari e i presidi delle facolta' universitarie in funzione all'entrata in vigore della presente legge sono mantenuti nel loro ufficio nel corso dell'anno accademico 1971-1972, anche oltre il termine del triennio previsto dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1944, n. 264, fino alla costituzione degli organi accademici previsti dalla riforma universitaria".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo.luogotenenziale:1944-09-07;264#art-3

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