AllegatoCapo V

Art. 76

Fatturazione elettronica negli appalti pubblici (articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148)

In vigore dal 31 gen 2026
Fatturazione elettronica negli appalti pubblici (, decreto legislativo 27 dicembre 2018, n. 148) 1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori di cui all', comma 1, dell'allegato I.1 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nonché alle amministrazioni di cui all', comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 2. Il presente articolo non si applica alle fatture elettroniche emesse a seguito dell'esecuzione di contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, qualora l'aggiudicazione e l'esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti. 3. Ai fini del presente articolo, si applicano le definizioni di cui all', comma 1, dell'allegato I.1 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e segnatamente quelle di «amministrazioni centrali», «amministrazioni sub-centrali», «organismi di diritto pubblico», «amministrazioni aggiudicatrici» e «enti aggiudicatori», di cui al comma 1, lettere c), d), e), q) e r). 4. A decorrere dal 18 aprile 2019, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica negli appalti pubblici, il cui riferimento è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 266 del 17 ottobre 2017, come previsto dalla decisione di esecuzione (UE) 2017/1870 della Commissione europea, del 16 ottobre 2017, nonché alle regole tecniche di cui al comma 6, emesse a seguito dell'esecuzione di contratti a cui si applicano il codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, ovvero il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208. 5. Le fatture elettroniche di cui al comma 4 devono, altresì, rispettare la Core Invoice Usage Specification (CIUS) per il contesto nazionale italiano, il cui uso è previsto nello standard europeo EN 16931-1:2017, definita con il provvedimento di cui al comma 6. 6. Le regole tecniche relative alla gestione delle fatture di cui al comma 4 integrano la disciplina tecnica di cui al decreto adottato ai sensi dell', comma 5, con modalità applicative individuate dal direttore dell'Agenzia delle entrate, nel rispetto di quanto previsto dal medesimo decreto. 7. Per la ricezione delle fatture elettroniche di cui al comma 4, ai soggetti di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui al decreto adottato ai sensi dell', comma 5. 8. Per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali l'obbligo di cui al comma 4, decorre dal 18 aprile 2020, in deroga a quanto stabilito dal medesimo comma. 9. Per l'attuazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 è istituito presso l'Agenzia per l'Italia digitale un tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica con le seguenti finalità: a) aggiornamento delle regole tecniche e delle modalità applicative di cui al comma 6; b) monitoraggio della corretta applicazione delle stesse; c) valutazioni degli impatti per la pubblica amministrazione e di quelli riflessi per gli operatori economici; d) raccordo e coinvolgimento, fin dalla fase di definizione, di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia di fatturazione e appalti elettronici. 10. Il tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica è composto da un componente indicato dall'Agenzia per l'Italia digitale, due componenti indicati dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, due componenti indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, due componenti indicati dall'Agenzia delle entrate, tre componenti indicati dalla Conferenza delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante indicato dall'Unione province italiane (UPI) e due rappresentanti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI). 11. Per la partecipazione alle sedute e ai lavori del tavolo non sono dovuti compensi, emolumenti o gettoni di alcun genere. 12. Le disposizioni di cui al presente articolo non possono costituire pregiudizio per l'applicazione delle disposizioni in materia di IVA adottate in attuazione della disciplina armonizzata ai sensi dell' del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 13. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10#art-a-76

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