Allegato›Capo V
Art. 81
Commercio al minuto e attività assimilate (articolo 22 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 12-bis, commi 2 e 3, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)
In vigore dal 31 gen 2026
Commercio al minuto e attività assimilate
( decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; articolo 12-bis, commi 2 e 3, decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58)
1. L'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione:
a) per le cessioni di beni effettuate da commercianti al minuto autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza, a domicilio o in forma ambulante;
b) per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
c) per le prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
d) per le prestazioni di servizi rese nell'esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell'abitazione dei clienti;
e) per le prestazioni di custodia e amministrazione di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
f) per le operazioni esenti indicate all', comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), m), s) e aa);
g) per l'attività di organizzazione di escursioni, visite della città, giri turistici ed eventi similari, effettuata dalle agenzie di viaggi e turismo;
h) per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di servizi di teleradiodiffusione e di servizi elettronici resi a committenti che agiscono al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione;
i) per le prestazioni di gestione del servizio delle lampade votive nei cimiteri.
2. La disposizione del comma 1 può essere dichiarata applicabile, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad altre categorie di contribuenti che prestino servizi al pubblico con caratteri di uniformità, frequenza e importo limitato tali da rendere particolarmente onerosa l'osservanza dell'obbligo di fatturazione e degli adempimenti connessi.
3. Gli imprenditori che acquistano beni che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa da commercianti al minuto ai quali è consentita l'emissione della fattura sono obbligati a richiederla. Gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto devono essere documentati con la fattura elettronica.
4. Per le prestazioni di cui al comma 1, lettera i), resta fermo l'obbligo di certificazione del corrispettivo ai sensi dell' del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696.
5. Le disposizioni del comma 4 si applicano dal 1° gennaio 2019.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-19;10#art-a-81