Capo I

Art. 25

Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199

In vigore dal 4 feb 2026
Modifiche all' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 1. All' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2: 1) all'alinea, le parole: «prodotto da fonti rinnovabili e» sono sostituite dalle seguenti: «prodotto da fonti rinnovabili, compresi i combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica. Tale quantità standard può essere suddivisa in una frazione, purchè sia un multiplo di 1 Wh. La garanzia di origine»; 2) alla lettera c), dopo la parola: «produzione» sono aggiunte le seguenti: «che possono essere specificate secondo il periodo di regolazione degli sbilanciamenti per l'energia elettrica e su base oraria o sub-oraria negli altri casi»; b) al comma 3, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono altresì previste procedure di qualifica semplificate ai fini dell'emissione delle garanzie d'origine relative alla produzione di energia da impianti di potenza inferiore a 50 kW e da impianti inseriti all'interno di configurazioni di comunità di energia rinnovabile. Per le procedure di cui al precedente periodo è altresì prevista l'applicazione di corrispettivi ridotti.»; c) al comma 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) con riferimento agli impianti di produzione di biometano incentivati con meccanismi che prevedono il ritiro del biometano da parte del GSE e, conseguentemente, che il biometano prodotto non sia più nella disponibilità del medesimo produttore, le garanzie di origine sono emesse e contestualmente trasferite a titolo gratuito al GSE e vengono considerate nella disponibilità di quest'ultimo, che provvede ad assegnarle mediante procedure concorrenziali che prevedono la contestuale vendita del biometano e delle garanzie d'origine. Nel caso in cui non vi sia il ritiro da parte del GSE, le garanzie d'origine sono rilasciate al produttore che le commercializza insieme al biometano;»; d) dopo il comma 6 è inserito il seguente: «6-bis. I fornitori di gas immesso in reti di gas naturale o di idrogeno, compresi i combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica e il biometano, assicurano ai consumatori finali la tracciabilità della quota o della quantità di energia prodotta da fonti rinnovabili inclusa nel proprio mix energetico, come dichiarato nelle offerte commerciali anche rispettando quanto previsto all'articolo 47-bis, comma 6. A tal fine, i fornitori utilizzano garanzie di origine, che devono corrispondere all'energia rinnovabile oggetto dell'offerta. È fatto salvo l'utilizzo del mix energetico residuale nei casi di offerte non tracciate, nonché nei casi previsti dai commi 5 e 6. Quando un cliente consuma gas proveniente da una rete di idrogeno o di gas naturale, compresi i combustibili rinnovabili gassosi di origine non biologica e il biometano, come dimostrato nell'offerta commerciale del fornitore, le garanzie di origine annullate devono corrispondere alle pertinenti caratteristiche della rete. A tal fine, le caratteristiche della rete devono consentire l'immissione e il prelievo del gas rinnovabile.».
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Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Art. 25 Attuazione della direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell'energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio.) — Testo vigente | Portale Normativo