Capo I
Art. 26
Inserimento dell'articolo 47-bis al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
In vigore dal 4 feb 2026
Inserimento dell'articolo 47-bis al decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. Dopo l' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è inserito il seguente:
«Art. 47-bis (Banca dati dell'Unione europea di cui all'articolo 31-bis della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018). - 1. Con uno o più decreti del direttore generale competente del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica sono stabilite le modalità di partecipazione obbligatoria alla banca dati dell'Unione europea di cui all'articolo 31-bis della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 da parte dei soggetti interessati.
2. I decreti di cui al comma 1 stabiliscono, nel rispetto delle esigenze di segretezza delle informazioni commercialmente sensibili, le modalità di adempimento, da parte degli operatori economici interessati, all'obbligo di inserire nella banca dati di cui al medesimo comma le informazioni sulle transazioni effettuate e sulle caratteristiche di sostenibilità dei combustibili oggetto di tali transazioni, ivi comprese le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il loro ciclo di vita, a partire dal loro luogo di produzione fino al momento della loro immissione sul mercato dell'Unione, specificando altresì i dati sull'eventuale sostegno alla produzione di una specifica partita di combustibile e sul tipo di regime di sostegno. I fornitori di combustibile sono tenuti a inserire nella banca dati ogni informazione necessaria per verificare gli obiettivi di cui all', il soddisfacimento degli obblighi di cui ai commi 1, 1-bis e 3 e dell', ivi incluse quelle relative all'immissione e al prelievo di combustibili gassosi rinnovabili nella rete.
3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il GSE, il Comitato di cui all', comma 11, e, per le transazioni di cui al comma 4, l'ENAC, hanno accesso alla banca dati di cui al comma 1 per finalità di monitoraggio.
4. I fornitori di carburanti per aviazione sono tenuti a inserire nella banca dati di cui al comma 1 le informazioni di cui all' del regolamento (UE) 2023/2405 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023.
5. I sistemi volontari o nazionali di cui all', comma 2, possono utilizzare sistemi di dati di terzi come intermediari per la raccolta delle informazioni e dei dati di cui al comma 2, previa notifica alla Commissione europea.
6. Al fine dell'inserimento nella banca dati di cui al comma 1 delle informazioni e dei dati di cui al comma 2, il sistema interconnesso del gas è considerato un unico sistema di equilibrio di massa ed è integrato da un sistema di garanzie d'origine. I decreti di cui al comma 1 definiscono le modalità mediante le quali le garanzie di origine sono immesse e annullate nella banca dati di cui al medesimo comma ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 31-bis, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018.
7. Ferme restando le competenze dell'ENAC per le informazioni e i dati relativi ai carburanti per aviazione, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicura:
a) l'implementazione della banca dati di cui al comma 1 da parte dei soggetti interessati;
b) la supervisione del funzionamento della banca dati di cui al comma 1;
c) il caricamento iniziale dei fornitori di combustibili nella banca dati di cui al comma 1.
8. Il GSE, in qualità di responsabile del sistema nazionale della certificazione della sostenibilità di cui all', assicura:
a) le attività di interfaccia con l'Unione europea inerenti alla gestione, implementazione e monitoraggio della banca dati, anche attraverso l'integrazione delle informazioni già detenute a livello nazionale nella banca dati dell'Unione europea;
b) il caricamento iniziale sulla banca dati dei dati identificativi degli operatori economici operanti nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione e delle relative informazioni, nonché dei certificati di conformità dell'azienda;
c) la trasmissione al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con cadenza annuale, dell'elenco dei fornitori di combustibili registrati nell'ambito delle banche dati in proprio possesso, al fine del caricamento nella banca dati di cui al comma 1;
d) la pubblicazione periodica dell'andamento del mercato dei biocarburanti immessi in consumo importati ed esportati, sulla base delle informazioni disponibili nella banca dati di cui al comma 1.
9. Entro quindici giorni dalla prima immissione in consumo, i fornitori di combustibili comunicano al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'inizio della propria attività, al fine di cui al comma 7, lettera c).
10. L'accuratezza e la completezza dei dati inseriti dagli operatori economici nella banca dati di cui al comma 1 sono verificati, anche a campione, dal GSE. Il GSE svolge i controlli ai sensi del primo periodo anche per il tramite degli Organismi di certificazione che operano nel quadro di sistemi volontari o nazionali. Ai fini di cui al presente comma, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione del GSE i dati in suo possesso finalizzati a individuare i fornitori di combustibili che non abbiano reso la dichiarazione di cui al comma 9, secondo le modalità stabilite nel decreto di cui al comma 1.
11. Alla copertura degli oneri derivanti dalle attività spettanti al GSE ai sensi del presente articolo si provvede mediante un corrispettivo posto in capo agli operatori economici obbligati, determinato con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-01-09;5#art-26