Capo I
Art. 21
Inserimento dell'articolo 42-bis al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199
In vigore dal 4 feb 2026
Inserimento dell'articolo 42-bis al decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199
1. Dopo l' del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è inserito il seguente:
«Art. 42-bis (Criteri di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra per i combustibili rinnovabili di origine non biologica e per i carburanti da carbonio riciclato). - 1. L'energia da combustibili rinnovabili di origine non biologica è conteggiata ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui all' e del soddisfacimento degli obblighi di cui all', a condizione che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di tali combustibili sia pari ad almeno il 70 per cento del combustibile fossile di riferimento.
2. L'energia da carburanti derivanti da carbonio riciclato può essere contabilizzata ai fini degli obblighi di cui all', a condizione che la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra derivante dall'uso di tali carburanti sia pari ad almeno il 70 per cento del carburante fossile di riferimento.
3. I commi 1 e 2 si applicano a prescindere dal fatto che i combustibili rinnovabili di origine non biologica e i carburanti da carbonio riciclato siano stati prodotti o importati nell'Unione.».
Storico versioni
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