Art. 5

Responsabilità solidale

In vigore dal 30 gen 2026
1. Salvo che il fatto costituisca reato, i prestatori di servizi di cui all' e gli stabilimenti designati o i rappresentanti legali sono responsabili in solido della violazione degli obblighi loro imposti dalle disposizioni applicabili alla ricezione, ottemperanza ed esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui all', comma 1, e non possono addurre a propria giustificazione la mancanza o l'inadeguatezza delle procedure interne.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;216#art-5

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