Art. 8
Autorità centrale
In vigore dal 30 gen 2026
1. Ai fini del presente decreto è designata quale autorità centrale il Ministero dell'Interno.
2. L'organo centrale del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, riceve le notifiche di cui all', vigila sul rispetto delle prescrizioni di cui agli , accerta e contesta le violazioni e applica le relative sanzioni ai sensi dell'.
3. L'autorità centrale nell'esercizio delle funzioni di vigilanza stabilite dalla legge verifica il rispetto delle disposizioni del presente decreto e, fermo l'esercizio delle predette funzioni, può definire con proprio regolamento ulteriori norme utili all'attuazione delle stesse.
4. L'autorità centrale può acquisire dal Ministero delle Imprese e del made in Italy e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo modalità definite d'intesa, le informazioni necessarie all'esercizio della vigilanza e dei poteri sanzionatori.
5. L'autorità centrale si coordina e coopera con le autorità centrali degli altri Stati membri e, se necessario, con la Commissione, fornendo tutte le informazioni pertinenti e presta l'assistenza funzionale ad assicurare le finalità della direttiva e l'applicazione del presente decreto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;216#art-8