Art. 3
Ambito di applicazione
In vigore dal 30 gen 2026
1. Il presente decreto si applica alle decisioni e agli ordini emessi dalle autorità competenti di uno Stato membro dell'Unione europea ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del regolamento (UE) 2023/1543, della direttiva 2014/41/UE e della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Bruxelles il 29 maggio 2000. Il presente decreto si applica altresì alle decisioni e agli ordini ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche sulla base del diritto nazionale emessi dalle autorità italiane nei confronti di una persona fisica o giuridica che agisce in qualità di rappresentante legale o di stabilimento designato di un prestatore di servizi sul territorio dello Stato.
2. Ai fini della ricezione, dell'ottemperanza e dell'esecuzione delle decisioni e degli ordini di cui al comma 1, i prestatori di servizi che offrono servizi nell'Unione designano stabilimenti designati o nominano rappresentanti legali secondo le norme del presente decreto. La disposizione del primo periodo non si applica ai prestatori di servizi stabiliti in Italia che offrono servizi esclusivamente sul territorio nazionale.
3. Le autorità competenti indirizzano le decisioni e gli ordini emessi agli stabilimenti designati e ai rappresentanti legali di cui al primo periodo.
4. Restano ferme le disposizioni che consentono alle autorità italiane di acquisire prove elettroniche nei procedimenti penali direttamente presso i prestatori di servizi stabiliti sul territorio italiano.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;216#art-3