Art. 9

Comunicazioni alla Commissione

In vigore dal 30 gen 2026
1. Il Ministero della giustizia informa la Commissione della nomina dell'autorità centrale di cui all' e comunica il testo del presente decreto entro 30 giorni dalla sua entrata in vigore. 2. Il Ministero della giustizia provvede alla raccolta e alla trasmissione alla Commissione delle informazioni richieste ai fini della predisposizione della relazione di valutazione di cui all' della direttiva.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;216#art-9

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