Art. 4

Procedura accelerata

In vigore dal 30 gen 2026
1. Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorrono particolari ragioni di urgenza: a) l'ordine di produzione per ottenere i dati di cui all', punti 11) e 12), del regolamento è emesso dal pubblico ministero, ma l'efficacia è subordinata alla previa convalida del giudice per le indagini preliminari cui l'ordine è trasmesso entro ventiquattro ore dall'emissione. Il giudice decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore previo accertamento della conformità dell'ordine alle condizioni di emissione e, in caso di convalida, trasmette l'EPOC in conformità all' del regolamento; b) l'ordine di produzione per ottenere i dati di cui all', punti 9) e 10), del regolamento è emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, ma l'efficacia è subordinata alla previa convalida del pubblico ministero presso il giudice competente cui l'ordine è trasmesso entro ventiquattro ore dall'emissione. Il pubblico ministero decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore previo accertamento della conformità dell'ordine alle condizioni di emissione e, in caso di convalida, trasmette l'EPOC in conformità all' del regolamento. 2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, l'ordine europeo di conservazione è emesso da ufficiali di polizia giudiziaria, ma l'efficacia è subordinata alla previa convalida del pubblico ministero presso il giudice competente cui l'ordine è trasmesso entro ventiquattro ore dall'emissione. Il pubblico ministero decide sulla convalida entro le successive quarantotto ore previo accertamento della conformità dell'ordine alle condizioni di emissione e, in caso di convalida, trasmette l'EPOC-PR in conformità all' del regolamento. 3. Si applicano le disposizioni degli , comma 5, e 3, comma 4 del presente decreto.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;215#art-4

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