Art. 3
Emissione degli ordini europei di conservazione
In vigore dal 30 gen 2026
1. Nell'ambito di un procedimento penale, quando ricorrono le condizioni previste dall' del regolamento, il pubblico ministero e il giudice che procede possono emettere, nell'ambito delle rispettive attribuzioni in base alle disposizioni del codice di procedura penale, un ordine europeo di conservazione di prove elettroniche.
2. L'ordine europeo di conservazione è emesso dal giudice competente a pronunciarsi nel merito su richiesta del pubblico ministero, formulata anche su istanza della persona offesa o del suo difensore, ovvero su richiesta della persona sottoposta alle indagini, dell'imputato, delle parti private o dei rispettivi difensori. Prima dell'esercizio dell'azione penale, provvede il pubblico ministero.
3. Nel corso delle indagini preliminari, quando ricorre un caso di emergenza ai sensi dell', punto 18), del regolamento, prima dell'intervento del pubblico ministero l'ordine può essere emesso da ufficiali di polizia giudiziaria i quali, entro quarantotto ore, trasmettono l'ordine emesso al pubblico ministero presso il giudice competente. Il pubblico ministero, entro le quarantotto ore successive, decide sulla convalida con decreto motivato. In mancanza di convalida nel termine stabilito, l'ordine è immediatamente revocato. Della revoca è data immediata comunicazione al destinatario.
4. Quando l'ordine europeo di conservazione è emesso in relazione a taluno dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 371-bis, comma 4-bis, del codice di procedura penale, ovvero dei delitti di cui all'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, copia dell'EPOC-PR è trasmessa, ai fini del coordinamento investigativo, rispettivamente al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e al procuratore generale presso la corte di appello.
Storico versioni
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