Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 30 gen 2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, gli articoli 31 e 32;
Vista la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024» e, in particolare, l'articolo 19;
Vista la direttiva (UE) 2023/1544 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, recante norme armonizzate sulla designazione di stabilimenti designati e sulla nomina di rappresentanti legali ai fini dell'acquisizione di prove elettroniche nei procedimenti penali;
Visto il regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2025;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, espresso in data 25 settembre 2025;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2025;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa e dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente decreto stabilisce le norme necessarie ad adeguare l'ordinamento giuridico nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2023, relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali, di seguito denominato «regolamento», con particolare riferimento alla individuazione:
a) delle autorità competenti per l'emissione, la convalida e la trasmissione degli ordini europei di produzione e degli ordini europei di conservazione o delle relative notifiche, ai sensi dell' del regolamento, e delle relative procedure;
b) delle autorità giudiziarie competenti per la ricezione, ai fini della notifica e della esecuzione, di un ordine europeo di produzione e di un certificato di ordine europeo di produzione (EPOC) o di un ordine europeo di conservazione e di un certificato di ordine europeo di conservazione (EPOC-PR) nonché delle autorità giudiziarie competenti per l'esecuzione ai sensi dell'articolo 16 del regolamento e delle relative procedure;
c) delle autorità giudiziarie competenti e delle procedure per il riesame delle obiezioni motivate dei destinatari degli ordini europei di produzione, conformemente all'articolo 17 del regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;215#art-1