Art. 7

Procedura di riesame in caso di obblighi contrastanti

In vigore dal 30 gen 2026
1. Nei casi di cui all'articolo 17 del regolamento, competente a decidere in ordine alla richiesta di riesame dell'ordine di produzione emesso o convalidato dal giudice è il tribunale di cui all'articolo 324, comma 5, del codice di procedura penale. Quando l'obiezione motivata riguarda un ordine europeo di produzione emesso o convalidato dal pubblico ministero, al riesame provvede il giudice per le indagini preliminari. 2. L'autorità giudiziaria che ha emesso o convalidato l'ordine e che intende confermarlo, entro dieci giorni dalla ricezione dell'obiezione, trasmette l'ordine, l'obiezione motivata e la relativa documentazione all'autorità competente per il riesame che adotta le determinazioni di cui all'articolo 17, paragrafo 8, del regolamento entro i successivi dieci giorni. Nei casi di cui all'articolo 17, paragrafo 7, del regolamento, il termine per la decisione di conferma o di revoca dell'ordine decorre dalla ricezione delle informazioni da parte dell'autorità competente del paese terzo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-30;215#art-7

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