Titolo II

Art. 8

Modifica all'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

In vigore dal 13 dic 2025
1. L'articolo 88, comma 4-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che non si considerano sopravvenienze attive, ai sensi del primo periodo di tale disposizione, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche in sede di concordato nella liquidazione giudiziale, di concordato minore liquidatorio e di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio e non costituiscono sopravvenienze attive, ai sensi del secondo periodo del medesimo comma 4-ter, le riduzioni dei debiti dell'impresa anche nei casi di concordato minore in continuità aziendale, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi degli articoli 57, 60 e 61 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, di un piano attestato ai sensi dell'articolo 56 del citato decreto legislativo n. 14 del 2019, pubblicato nel registro delle imprese, ovvero di un piano di ristrutturazione soggetto a omologazione. 2. Non si dà luogo al rimborso delle maggiori imposte versate per effetto di interpretazioni difformi da quella di cui al comma 1.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-04;186#art-8

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