Capo II
Art. 5
Modifiche al regime speciale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
In vigore dal 13 dic 2025
Modifiche al regime speciale delle organizzazioni
di volontariato e delle associazioni di promozione sociale
1. All'articolo 86, comma 8, primo periodo, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le parole: «, di certificazione dei corrispettivi» sono soppresse;
2. A decorrere dal termine di cui all'articolo 104, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, all', comma 1, lettera hh), del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, le parole: «, nonché dalle associazioni senza fini di lucro e dalle associazioni pro-loco contemplate dall'articolo 9-bis della legge 6 febbraio 1992, n. 66» sono sostituite dalle seguenti: «e dalle organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale che si avvalgono della disciplina di cui all'articolo 86 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-04;186#art-5