Titolo III

Art. 10

Modifica alla disciplina della detrazione per gli enti non commerciali

In vigore dal 13 dic 2025
Modifica alla disciplina della detrazione per gli enti non commerciali 1. L'articolo 19-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente: «Art. 19-ter (Detrazione per gli enti non commerciali). - 1. Per i soggetti che svolgono attività economica in via non esclusiva, l'imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi in parte utilizzati per fini estranei all'esercizio dell'attività economica, è ammessa in detrazione soltanto per la quota imputabile a tale attività economica e l'ammontare detraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati. 2. Gli enti pubblici e privati e le società rientranti tra i soggetti di cui al comma 1, ai fini del diritto alla detrazione dell'imposta relativa agli acquisti, anche intracomunitari, e alle importazioni di beni e servizi utilizzati, anche in parte, per l'attività economica, gestiscono con contabilità separata: a) le attività per cui sono soggetti passivi; b) le attività per cui non sono soggetti passivi. 3. Per le regioni, province, comuni e loro consorzi, università ed enti di ricerca, la contabilità separata di cui al comma 2 è realizzata nell'ambito e con l'osservanza delle modalità previste per la contabilità pubblica obbligatoria a norma di legge o di statuto. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di previdenza nonché all'Automobile Club d'Italia e agli automobile clubs.».
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-04;186#art-10

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