Capo II
Art. 11
Modifiche all'articolo 40-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633
In vigore dal 13 dic 2025
Modifiche all'articolo 40-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633
1. All'articolo 40-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) dopo le parole: «decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11» sono aggiunte le seguenti: «, escluse la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali anche quando non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali o locali anche quando non agiscono in veste di autorità pubbliche. Sono considerati prestatori di servizi di pagamento, altresì, i soggetti indicati all'articolo 114-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385»;
b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) servizio di pagamento: una delle attività commerciali di cui all', comma 2, lettera h-septies.1), numeri 3), 4), 5) e 6), del decreto legislativo del 1° settembre 1993 n. 385;»;
c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) operazione di pagamento: l'attività, fatte salve le esclusioni di cui all', comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, posta in essere dal pagatore o dal beneficiario, di versare, trasferire o prelevare fondi, indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra pagatore e beneficiario, di cui all', comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 11 del 2010, o una rimessa di denaro come definita dall', comma 1, lettera n), del suddetto decreto legislativo n. 11 del 2010;».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-12-04;186#art-11