Allegato›Capo III
Art. 46
Imposta principale, suppletiva e complementare (articolo 42 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
In vigore dal 13 ago 2025
1. È principale l'imposta applicata al momento della registrazione e quella richiesta dall'ufficio se diretta a correggere errori od omissioni effettuati in sede di autoliquidazione; è suppletiva l'imposta applicata successivamente se diretta a correggere errori od omissioni dell'ufficio; è complementare l'imposta applicata in ogni altro caso.
2. L'imposta applicabile, ai sensi degli articoli precedenti, sugli atti non presentati per la registrazione o in aggiunta a quella assolta all'atto della registrazione è riscossa dall'ufficio nei modi e nei termini indicati nel presente titolo, capo V.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-46