Allegato›Capo III
Art. 44
Atti relativi a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto (articolo 40 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
In vigore dal 13 ago 2025
1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui all', comma 6, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del secondo periodo non si applica alle operazioni esenti ai sensi dell', primo comma, numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del medesimo , secondo comma, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni.
2. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all', primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ancorchè siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA.
3. Per le operazioni indicate nell' del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, l'imposta si applica sulla cessione o prestazione non soggetta all'imposta sul valore aggiunto.
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