AllegatoCapo III

Art. 42

Irrilevanza della nullità e dell'annullabilità dell'atto (articolo 38 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

In vigore dal 13 ago 2025
1. La nullità o l'annullabilità dell'atto non dispensa dall'obbligo di chiedere la registrazione e di pagare la relativa imposta. 2. L'imposta assolta a norma del comma 1 deve essere restituita, per la parte eccedente la misura fissa, quando l'atto sia dichiarato nullo o annullato, per causa non imputabile alle parti, con sentenza passata in giudicato e non sia suscettibile di ratifica, convalida o conferma.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-42

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo