AllegatoCapo IV

Art. 51

Enfiteusi (articolo 47 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

In vigore dal 13 ago 2025
1. Per la costituzione di enfiteusi e per la devoluzione o la cessione del diritto dell'enfiteuta, la base imponibile è costituita dal ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, dal valore del diritto dell'enfiteuta. 2. Per l'affrancazione la base imponibile è costituita dalla somma dovuta dall'enfiteuta. 3. Il valore del diritto del concedente è pari alla somma dovuta dall'enfiteuta per l'affrancazione. Il valore del diritto dell'enfiteuta è pari alla differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione.
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