AllegatoCapo IV

Art. 52

Valore della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione (articolo 48 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)

In vigore dal 13 ago 2025
1. Per il trasferimento della proprietà gravata da diritto di usufrutto, uso o abitazione la base imponibile è costituita dalla differenza tra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto, uso o abitazione. Il valore dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione è determinato a norma dell', assumendo come annualità l'ammontare ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale di interesse, secondo quanto previsto dal medesimo .
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-52

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