Allegato›Capo V
Art. 57
Riscossione in pendenza di giudizio, riscossione coattiva e privilegio (articolo 56 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
In vigore dal 13 ago 2025
1. Il ricorso del contribuente non sospende la riscossione, a meno che si tratti:
a) di imposta complementare per il maggior valore accertato. In tal caso la maggior imposta deve essere pagata per un terzo entro il termine di cui all', comma 1, e successivamente, secondo quanto previsto dall', comma 1, del testo unico della giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175; l'ufficio dell'Agenzia delle entrate, se ricorrono gravi motivi, può sospendere la riscossione fino alla decisione della Corte di giustizia tributaria di primo grado. Se l'imposta riscuotibile in base alla decisione della Corte di giustizia tributaria è inferiore a quella già riscossa, il contribuente ha diritto al rimborso della differenza secondo le modalità e nei termini di cui all', comma 2, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024;
b) di imposte suppletive, che sono riscosse secondo quanto previsto dall', comma 3, del richiamato testo unico di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024 per intero dopo la decisione della Corte di giustizia tributaria di secondo grado o dell'ultima decisione non impugnata.
2. Il pagamento delle imposte, di cui al comma 1, richieste in relazione alle decisioni delle Corti di giustizia tributaria, deve essere effettuato, con gli interessi di mora, entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione.
3. Per la riscossione coattiva delle imposte, delle sanzioni e degli interessi si applicano le disposizioni in materia di riscossione coattiva dei tributi erariali. Lo Stato ha privilegio secondo le norme stabilite dal codice civile. Il privilegio si estingue con il decorso di cinque anni dalla data di registrazione.
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