Allegato›Capo V
Art. 62
Recupero delle imposte prenotate a debito (articolo 61 decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131)
In vigore dal 13 ago 2025
1. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti dei quali hanno richiesto la registrazione a debito, quando non hanno osservato le disposizioni contenute nell' ovvero quando di tali atti hanno fatto un uso diverso da quello per cui venne concessa la registrazione a debito.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-62