AllegatoCapo V

Art. 165

Distribuzione, vendita al pubblico e aggio (articolo 39 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

In vigore dal 13 ago 2025
1. Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, nonché presso gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per l'inosservanza degli obblighi convenzionali. 2. Ai soggetti di cui al comma 1 compete l'aggio calcolato: a) sull'ammontare complessivo delle somme riscosse, dal 1º gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all', comma 1, lettera a), nella seguente misura: 1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento; 2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento; 3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento; b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all', comma 1, lettera a), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal comma 1 del presente articolo. 3. I soggetti convenzionati con l'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori e assistenti e devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione «emissione e vendita di contrassegni per l'imposta di bollo» avente le caratteristiche stabilite dall'Agenzia delle entrate.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-165

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo