Allegato›Capo V
Art. 165
Distribuzione, vendita al pubblico e aggio (articolo 39 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
In vigore dal 13 ago 2025
1. Il pagamento con modalità telematiche può essere eseguito presso i rivenditori di generi di monopolio, nonché presso gli ufficiali giudiziari e gli altri distributori già autorizzati, al 30 giugno 2004, alla vendita di valori bollati, previa stipula da parte degli stessi di convenzione disciplinante le modalità di riscossione e di riversamento delle somme introitate nonché le penalità per l'inosservanza degli obblighi convenzionali.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 compete l'aggio calcolato:
a) sull'ammontare complessivo delle somme riscosse, dal 1º gennaio 2017, con modalità telematiche, di cui all', comma 1, lettera a), nella seguente misura:
1) rivenditori di generi di monopolio: del 5 per cento;
2) ufficiali giudiziari: dello 0,75 per cento;
3) distributori diversi da quelli di cui ai numeri 1) e 2): del 2 per cento;
b) sulle somme riscosse all'atto del rilascio del contrassegno di cui all', comma 1, lettera a), nella misura stabilita dalla convenzione prevista dal comma 1 del presente articolo.
3. I soggetti convenzionati con l'Agenzia delle entrate di cui al comma 1 sono sempre responsabili per il fatto dei loro coadiutori e assistenti e devono esporre all'esterno del proprio locale un avviso recante l'indicazione «emissione e vendita di contrassegni per l'imposta di bollo» avente le caratteristiche stabilite dall'Agenzia delle entrate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-165