AllegatoParte VCapo I

Art. 170

Trasformazione in società e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali (articolo 22 legge 28 gennaio 1994, n. 84)

In vigore dal 13 ago 2025
1. Per la trasformazione in società e in cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, nonché delle organizzazioni portuali, si applica il disposto dell' del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Le operazioni di cui al comma 1 sono soggette a imposta sostitutiva di quelle di registro, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative nella misura fissa di 51,65 euro. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai gruppi ormeggiatori e barcaioli che intendano trasformarsi in società e in cooperative secondo i tipi previsti nel libro quinto, titoli V e VI, del codice civile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-170

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo