Allegato›Titolo II
Art. 171
Imprenditoria giovanile (articolo 14, commi 1 e 2, legge 15 dicembre 1998, n. 441)
In vigore dal 13 ago 2025
1. Al fine di favorire la continuità dell'impresa agricola, anche se condotta in forma di società di persone, gli atti relativi ai beni costituenti l'azienda, ivi compresi i fabbricati, le pertinenze, le scorte vive e morte e quant'altro strumentale all'attività aziendale oggetto di successione o di donazione tra ascendenti e discendenti entro il terzo grado sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni, dalle imposte catastali, di bollo e soggetti alle sole imposte ipotecarie in misura fissa qualora i soggetti interessati siano:
a) coltivatori diretti ovvero imprenditori agricoli a titolo principale, che non hanno ancora compiuto i quaranta anni, iscritti alle relative gestioni previdenziali, o a condizione che si iscrivano entro tre anni dal trasferimento;
b) giovani che non hanno ancora compiuto i quaranta anni a condizione che acquisiscano la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale entro ventiquattro mesi dal trasferimento, iscrivendosi alle relative gestioni previdenziali entro i successivi due anni.
2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che i soggetti di cui al medesimo comma 1 si obblighino a coltivare o condurre direttamente i fondi rustici per almeno sei anni.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-08-01;123#art-a-171