AllegatoCapo V

Art. 163

Irreperibilità dei contrassegni (articolo 32 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

In vigore dal 13 ago 2025
1. È ammesso corrispondere l'imposta mediante versamento su conto corrente postale intestato all'Agenzia delle entrate quando vi è impossibilità oggettiva di procurarsi i contrassegni rilasciati dagli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle entrate e tale circostanza sia fatta risultare nel contesto dell'atto. La ricevuta comprovante il pagamento deve contenere la causale del pagamento stesso ed essere allegata all'atto o documento cui si riferisce. 2. Per le cambiali e per gli altri titoli di credito, per i quali è prevista la corresponsione delle imposte stabilite per le cambiali, l'imposta deve essere assolta esclusivamente mediante apposizione dei contrassegni rilasciati dagli intermediari convenzionati con l'Agenzia delle entrate. 3. È altresì consentita la redazione degli atti e documenti senza o con parziale pagamento dell'imposta purchè gli stessi siano presentati all'ufficio dell'Agenzia delle entrate per la regolarizzazione entro cinque giorni dalla cessata impossibilità di cui al comma 1 e della quale dovrà essere fatta menzione nel contesto dell'atto. 4. Il pagamento dell'imposta a norma dei commi da 1 a 3 non comporta applicazione di sanzione amministrativa.
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