Allegato›Capo IV
Art. 158
Obblighi dei pubblici ufficiali per gli atti di protesto cambiario (articolo 21 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
In vigore dal 13 ago 2025
1. I notai, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali, devono, negli atti di protesto delle cambiali, fare menzione dell'ammontare dell'imposta di bollo pagata per detti titoli.
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