Allegato›Capo II
Art. 153
Riscossione coattiva (articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
In vigore dal 13 ago 2025
1. Per la riscossione coattiva delle imposte e delle sanzioni si applica la disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi delle disposizioni della parte I, titolo V, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.
2. Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l' della parte I della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico.
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