Art. 153 · Riscossione coattiva (articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)
AllegatoCapo II

Art. 153

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Riscossione coattiva (articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

In vigore dal 13 ago 2025
1. Per la riscossione coattiva delle imposte e delle sanzioni si applica la disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi delle disposizioni della parte I, titolo V, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33. 2. Per l'imposta dovuta sulle sentenze e i decreti penali si applica l' della parte I della tariffa, di cui all'allegato 3 al presente testo unico.
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