AllegatoCapo V

Art. 162

Regolarizzazione degli atti emessi in violazione delle norme del presente testo unico (articolo 31 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642)

In vigore dal 13 ago 2025
1. Gli atti e i documenti soggetti a bollo, per i quali l'imposta dovuta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, debbono essere sempre regolarizzati mediante il pagamento dell'imposta non corrisposta o del supplemento di essa nella misura vigente al momento dell'accertamento della violazione. 2. La regolarizzazione è eseguita esclusivamente dagli uffici dell'Agenzia delle entrate mediante annotazione sull'atto o documento della sanzione amministrativa versata. 3. Nell'ipotesi prevista dall' la regolarizzazione avviene sull'originale o sulla copia inviata all'ufficio dell'Agenzia delle entrate.
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