Allegato›Capo IV
Art. 115
Allegati alla dichiarazione (articolo 30 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
In vigore dal 13 ago 2025
1. Alla dichiarazione devono essere allegati:
a) il certificato di morte o la copia autentica della sentenza dichiarativa dell'assenza o della morte presunta;
b) il certificato di stato di famiglia del defunto e quelli degli eredi e legatari che sono in rapporto di parentela o affinità con lui, nonché i documenti di prova della parentela naturale;
c) la copia autentica degli atti di ultima volontà dai quali è regolata la successione;
d) la copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata dai quali risulta l'eventuale accordo delle parti per l'integrazione dei diritti di legittima lesi;
e) la copia autentica dell'ultimo bilancio o inventario di cui agli , comma 1, e 101, comma 1, lettera b), nonché delle pubblicazioni e prospetti di cui allo stesso , comma 1, lettera c);
f) la copia autentica degli altri inventari formati in ottemperanza a disposizioni di legge;
g) i documenti di prova delle passività e degli oneri deducibili nonché delle riduzioni e detrazioni di cui agli ;
h) il prospetto di liquidazione dell'imposta sulle successioni, delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse per i servizi ipotecari. Le quietanze di versamento delle predette imposte o tasse sono conservate dagli eredi e dai legatari sino alla scadenza del termine per la rettifica, previsto dall', comma 4.
2. Se il dichiarante è un legatario, alla dichiarazione devono essere allegati soltanto i documenti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), nonché quelli di cui alle lettere successive limitatamente all'oggetto del legato.
3. I certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti dalle dichiarazioni di cui all' del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
4. I documenti di cui alle lettere c), d), e), f) e g) possono essere sostituiti anche da copie non autentiche con la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all', del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, attestante che le stesse costituiscono copie degli originali. Resta salva la facoltà dell'Agenzia delle entrate di richiedere i documenti in originale o in copia autentica.
5. Per gli allegati redatti in lingua straniera si applica l', commi 5 e 6.
6. L'ufficio competente, se la dimostrazione delle passività e degli oneri o delle riduzioni e detrazioni richieste risulta insufficiente, ne dà avviso al dichiarante, invitandolo a integrarla e, nel caso previsto dall', comma 2, secondo periodo, a esibire in copia autentica gli assegni indicati nel certificato. I nuovi documenti devono essere prodotti entro sei mesi dalla notificazione dell'avviso.
7. Per i documenti provenienti da pubbliche amministrazioni che non siano stati rilasciati entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, compresi la dichiarazione di cui all', comma 2, e le attestazioni o altri documenti relativi alle riduzioni e alle detrazioni di cui agli , si applica, purchè alla dichiarazione sia allegata copia della domanda di rilascio, la disposizione dell', comma 4.
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