Allegato›Capo III
Art. 111
Detrazione di altre imposte (articolo 26 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
In vigore dal 13 ago 2025
1. Dall'imposta determinata a norma degli articoli precedenti si detraggono le imposte pagate a uno Stato estero, in dipendenza della stessa successione e in relazione a beni esistenti in tale Stato, fino a concorrenza della parte dell'imposta di successione proporzionale al valore dei beni stessi, salva l'applicazione di trattati o accordi internazionali.
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