Allegato›Capo IV
Art. 114
Contenuto della dichiarazione (articolo 29 decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346)
In vigore dal 13 ago 2025
1. Dalla dichiarazione della successione devono risultare:
a) le generalità, l'ultima residenza e il codice fiscale del defunto;
b) le generalità, la residenza e il codice fiscale dei chiamati all'eredità e dei legatari, il loro grado di parentela o affinità col defunto e le eventuali accettazioni o rinunzie;
c) la descrizione analitica dei beni e dei diritti compresi nell'attivo ereditario con l'indicazione dei rispettivi valori;
d) i modi di impiego delle somme riscosse dal defunto a seguito di assunzioni di debiti negli ultimi sei mesi, con l'indicazione dei documenti di prova;
e) gli estremi delle donazioni fatte dal defunto agli eredi o legatari, comprese quelle presunte di cui all', comma 3, con l'indicazione dei relativi valori alla data di apertura della successione;
f) i crediti contestati giudizialmente, con l'indicazione degli estremi dell'iscrizione a ruolo della causa e delle generalità e residenza dei debitori;
g) i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici di cui all', comma 1, lettera e);
h) le passività e gli oneri deducibili, con l'indicazione dei documenti di prova;
i) il domicilio eletto nello Stato italiano dagli eredi o legatari residenti all'estero;
l) il valore netto dell'asse ereditario;
m) le riduzioni e detrazioni di cui agli , con l'indicazione dei documenti di prova;
n) il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale, di bollo e delle tasse ipotecarie.
2. Se il dichiarante è un legatario, dalla dichiarazione devono risultare solo gli elementi di cui al comma 1, lettere a) e b), nonché quelli di cui alle lettere c), h), m) e n), limitatamente all'oggetto del legato, alla lettera e) limitatamente alle donazioni a suo favore e alla lettera i) limitatamente al suo domicilio.
3. Il contenuto e gli allegati della dichiarazione possono essere modificati con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate per eliminare progressivamente le informazioni e la documentazione che non risultano più rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta o che l'Agenzia può acquisire direttamente.
4. Le somme e i valori sono indicati con arrotondamento all'unità di euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi e per eccesso se non inferiore.
Storico versioni
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