AllegatoSez. V

Art. 95

Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere (articolo 46 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

In vigore dal 29 nov 2024
Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ( del decreto legislativo n. 546 del 1992) 1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. 2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata, con decreto del presidente o con sentenza della corte di giustizia tributaria. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'. 3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
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