Allegato›Sez. V
Art. 91
Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo (articolo 42 del decreto legislativo n. 546 del 1992)
In vigore dal 29 nov 2024
Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo
( del decreto legislativo n. 546 del 1992)
1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo.
2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175#art-a-91