AllegatoSez. V

Art. 91

Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo (articolo 42 del decreto legislativo n. 546 del 1992)

In vigore dal 29 nov 2024
Effetti della sospensione e dell'interruzione del processo ( del decreto legislativo n. 546 del 1992) 1. Durante la sospensione e l'interruzione non possono essere compiuti atti del processo. 2. I termini in corso sono interrotti e ricominciano a decorrere dalla presentazione dell'istanza di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2024-11-14;175#art-a-91

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